PRESTITI, MUTUI, LEASING: le misure di sostegno finanziario al no-profit nel decreto Cura Italia

30 Marzo 2020

PRESTITI, MUTUI, LEASING: le misure di sostegno finanziario al no-profit nel decreto Cura Italia

PRESTITI, MUTUI, LEASING: le misure di sostegno finanziario al no-profit nel decreto Cura Italia

a cura di Luigi Silvestri e Alessio Silvestri

Il Decreto Cura Italia prevede, all’art. 49 e seguenti, una serie di incentivi finanziari e misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, danneggiate dall’epidemia di COVID-19;.
In particolare, l’art. 56 prevede meccanismi di moratoria per l’indebitamento in essere, quali la proroga delle aperture di credito, la  sospensione delle rate dei mutui e dei  leasing,

CHI SONO I BENEFICIARI?

Prima di entrare nel dettaglio delle misure previste, è opportuno soffermarsi sul novero dei soggetti che ne possono beneficiare, più ampio di quello che sembra riguardando, potenzialmente, anche il mondo del Non Profit.

La norma si riferisce ”alle micro, piccole e medie imprese come definite, dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003”, (comma 5 dell’art. 56).

In base a tale Raccomandazione, tralasciando i limiti dimensionali, viene definita impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, anche in forma associativa”.

Si ritiene, quindi,  che la  mancanza della  finalità di lucro non sia di ostacolo alla possibilità di accesso a tali misure da parte del mondo del Non Profit, anche se probabilmente limitato a quelle associazioni in possesso di partita iva e ,in quanto tali, esercenti attività “imprenditoriali” come delineato dalla Commissione europea.

Conforta, in tal senso, il chiarimento del Ministero dell’Economia e Finanze del 17 Marzo 2020, in merito all’applicabilità dei benefici di cui all’art 56 del decreto Cura Italia, anche ai professionisti; gli stessi ,pur non essendo “imprenditori” nel senso comunemente inteso, per il Ministero rientrano fra i soggetti beneficiari delle agevolazioni(sospensione mutui,leasing, etc) confermando una interpretazione estensiva della norma.

Dubbi, invece, non ce sono per le società sportive dilettantistche e per le imprese sociali che sicuramente possono accedere ai benefici del sostegno al credito e, in particolare, alle agevolazioni di cui all’art. 56 .

 

 

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI?

Entrando nel dettaglio delle misure previste dall’art. 56 , possiamo sintetizzarle in tre gruppi di agevolazioni:

  1. A) Divieto delle banche di richiedere il rientro/revoca dei fidi e prestiti accordati fino al 30 settembre 2020;
  2. B) Proroga, alle medesime condizioni, fino al 30 settembre 2020, dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
  3. C) Sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020; è facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

In particolare, il beneficio previsto alla lettera C potrebbe essere di grande interesse per le società sportive dilettantistiche che abbiano stipulato mutui/leasing per acquisire delle strutture sportive/immobili e le relative attrezzature per l’esercizio dell’attività.

COME SI OTTIENE L’AGEVOLAZIONE?

L’agevolazione non è automatica ma prevede una specifica richiesta dei beneficiari.  

La comunicazione di volersi avvalere del beneficio può essere inviata, da parte degli interessati, anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Tale comunicazione dovrà essere corredata da apposita autocertificazione  ,redatta ai sensi dell’art.47 del dpr 445/2000, con utilizzo della modulistica predisposta dalle banche stesse,  con cui il beneficiario dichiari il possesso dei requisiti di legge.

La richiesta, in presenza dei requisiti di legge, non è soggetta alla discrezionalità dell’Ente Finanziatore (Banca,società di leasing etc) e va, quindi, automaticamente accolta.

In tal senso, Il Mef ha rassicurato che tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse rispettano i requisiti previsti dal Decreto.

E’ opportuno rammentare che non possono beneficiare della norma agevolativa i soggetti le cui esposizioni debitorie siano classificate  come “deteriorate” ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Alla luce dell’interpretazione normativa esposta, considerando l’amplia platea potenzialmente interessata alle agevolazioni di cui sopra, è auspicabile che il MEF si pronunci per sciogliere i dubbi e  confermare l’applicabilità dei benefici previsti dalla norma a tutto il mondo del Non profit e non solo alle imprese sociali e alle società sportive dilettantistiche.